Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo
di nascita; 
      b) la data di arruolamento nel  Corpo  e  di  nomina  al  grado
attuale; 
      c) il Reparto cui e' in forza; 
      d) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso; 
      e)  il  diploma   in   Strumentazione   per   Banda   afferente
all'ordinamento previgente o di  diploma  accademico  di  II  livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di  Stato  o  Istituto
Musicale pareggiato di cui e' in possesso; 
      f) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento o,
se dichiarato non idoneo  all'avanzamento,  di  aver  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita'  e  che  siano  trascorsi  almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita' ovvero di  non  aver
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      g) di non  essere  imputato,  condannato  ovvero  di  non  aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      h) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia; 
      i) il possesso dei titoli di merito  di  cui  all'art.  14.  Al
riguardo  si  precisa  che   i   titoli   accademici,   didattici   e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli  "artistici")
e le certificazioni comprovanti il possesso  degli  altri  titoli  di
merito ovvero le certificazioni sostitutive nei casi  previsti  dalla
legge, devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita'  e
la tempistica indicate nell'art. 5, comma 4; 
      l) l'eventuale possesso dei titoli  preferenziali,  tra  quelli
elencati nell'art. 14 nonche' di quelli  stabiliti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Le
certificazioni  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli  -  ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui  alle
lettere i) e  l)  il  cui  possesso  non  risulti  dalla  domanda  di
partecipazione non saranno presi  in  considerazione  ai  fini  della
graduatoria finale di merito. 
    2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, di  un
recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; 
      c) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      f) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso; 
      g)  il  diploma   in   Strumentazione   per   Banda   afferente
all'ordinamento previgente o di  diploma  accademico  di  II  livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di  Stato  o  Istituto
Musicale pareggiato di cui e' in possesso; 
      h) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
      i) se militare in servizio  permanente,  di  non  essere  stato
dichiarato non idoneo all'avanzamento o,  se  dichiarato  non  idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita'  e  che  siano   trascorsi   almeno   cinque   anni   dalla
dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero   non   abbia   rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'Ufficio da precedente arruolamento  nelle
Forze armate e di polizia; 
      m) di non essere stato dimesso per motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      n) di non  essere  imputato,  condannato  ovvero  di  non  aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      o) se alle armi, il grado rivestito e il reparto a  cui  e'  in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi  bandistici  delle
Forze armate o di polizia; 
      p) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      q) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non  sia  stato
riformato, in quell'occasione o successivamente  ad  essa  e  qualora
riformato, abbia conseguito la revisione, da parte  delle  competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
      r) il possesso dei titoli di merito  di  cui  all'art.  14.  Al
riguardo  si  precisa  che   i   titoli   accademici,   didattici   e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli  "artistici")
e le certificazioni comprovanti il possesso  degli  altri  titoli  di
merito - ovvero le certificazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate nell'art. 5, comma 4; 
      s) l'eventuale possesso dei titoli  preferenziali,  tra  quelli
elencati dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti  dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui  alle
lettere r) e  s)  il  cui  possesso  non  risulti  dalla  domanda  di
partecipazione non saranno presi  in  considerazione  ai  fini  della
graduatoria finale di merito. 
    3. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 13 e 18, concernenti, tra l'altro, le
modalita'    di    svolgimento    dell'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale, delle prove scritte nonche' le  modalita'  di  notifica
della graduatoria finale di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    5. I candidati devono tempestivamente segnalare  ogni  variazione
di indirizzo direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di  Ostia,
il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili  disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni  di
recapito  o  da  eventi  di  forza  maggiore.  Deve,  infine,  essere
tempestivamente comunicata allo stesso Centro  di  Reclutamento  ogni
variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti.