Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere copia autenticata  degli
atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 3, comma  1),  ai  Reparti  detentori  della  documentazione
matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare" (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza,  risultati  idonei  all'accertamento  psico-fisico  di   cui
all'art. 11, il Centro di Reclutamento provvede,  tramite  i  reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 13 devono presentare in tale sede il prospetto riepilogativo
in allegato 2 unitamente a: 
      a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso  dei  requisiti  che  conferiscono  ai
candidati i titoli preferenziali di cui dall'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      b) la documentazione probatoria attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art.
14 indicati nella domanda di partecipazione ovvero  le  dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge. 
    Tale documentazione: 
      (1) per gli eventuali titoli  accademici  deve  contenere  ogni
informazione utile ai fini dell'individuazione  dell'Ente  presso  il
quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la
materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; 
      (2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra
le quali sono  da  ricomprendere  quelle  artistiche)  devono  essere
indicati l'ente presso il  quale  l'attivita'  e'  stata  svolta,  la
durata e la tipologia di incarico. 
    La documentazione presentata oltre i  termini  sopraindicati  non
sara' presa in considerazione. 
    5. Il vincitore del concorso deve presentare o far  pervenire  al
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro i  termini  stabiliti
da detto Reparto, i diplomi in originale ovvero le copie  autentiche,
in  conformita'  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati attestanti: 
      a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma  non  puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione  ai  corsi  di  laurea
presso le Universita'; 
      b) il conseguimento del diploma di strumentazione per  Banda  o
della  laurea   specialistica   corrispondente   conseguiti   in   un
conservatorio  di  Stato  o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto. 
    6. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza,
utilmente  collocato  nella  graduatoria  finale  di  merito  di  cui
all'art.  18,  deve  presentare  o  far  pervenire   al   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa, con cui,  qualora  rivesta
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata,
ufficiale delle forze di completamento,  chiede  di  rinunciarvi  per
intraprendere servizio nella Banda musicale della Guardia di  finanza
quale maestro vice direttore.