Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' da questi delegata,  e'  presieduta  da  un  ufficiale
generale della Guardia di finanza  ed  e'  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza e da un insegnante presso  un  Conservatorio  di  Stato  o
Istituto Musicale pareggiato, membri; 
      b)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da 4 ufficiali della Guardia di  finanza  periti  selettori,
membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre  ufficiali
medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e delle prove
d'esame, composta da due ufficiali della Guardia di finanza  (di  cui
uno maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza e
l'altro segretario senza voto)  e  da  un  insegnante  di  armonia  e
contrappunto presso un conservatorio di Stato, membri; 
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione
degli ufficiali medici, che  possono  rivestire  anche  il  grado  di
tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  b),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    5.  Le  Sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di Reclutamento.