Art. 20 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio, potranno partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di: a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che avranno completato la ferma di cui al precedente art. 15, comma 3, saranno collocati in congedo. 4. A favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare sono previste riserve fino all'80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui all'all'art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.