Art. 20 
 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 
 
 
    1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, potranno partecipare, in relazione al titolo  di  studio
posseduto e qualora siano in  possesso  dei  requisiti  indicati  dal
relativo bando, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento
del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Il  servizio  prestato  in  qualita'  di  Ufficiale  in  Ferma
Prefissata  costituisce  titolo  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito. 
    3. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che  avranno  completato  la
ferma di cui al precedente art. 15, comma  3,  saranno  collocati  in
congedo. 
    4. A  favore  degli  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito Italiano, nella Marina
Militare e  nell'Aeronautica  Militare  sono  previste  riserve  fino
all'80% dei posti annualmente disponibili per  la  partecipazione  ai
concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta di cui all'all'art. 652  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.