Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Anche alle prove obbligatorie di nuoto e piegamenti sulle braccia sono associati punteggi incrementali premianti la performance del concorrente, come riportato nell'allegato F. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: a) esercizi obbligatori: 1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 2) piegamenti sulle braccia; 3) addominali; b) esercizi addominali: 1. trazioni alla sbarra; 2. corsa piana di metri 100; 3. salto in lungo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale. 5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d). sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.