Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consistono nell'esecuzione di  esercizi  obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o  inidoneita',  e  di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali  utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo  art.
14. Anche alle prove obbligatorie di nuoto e piegamenti sulle braccia
sono associati punteggi incrementali  premianti  la  performance  del
concorrente, come riportato nell'allegato F. Gli esercizi obbligatori
e facoltativi sono i seguenti: 
      a) esercizi obbligatori: 
        1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
        2) piegamenti sulle braccia; 
        3) addominali; 
      b) esercizi addominali: 
        1. trazioni alla sbarra; 
        2. corsa piana di metri 100; 
        3. salto in lungo. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute  le  modalita'  di  svolgimento
degli esercizi nonche' quelle  di  valutazione  dell'idoneita'  e  di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. I giudizi,  che  saranno  comunicati
per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui  all'art.
7,  comma  1,  lettera  d).  sono  definitivi  e   inappellabili.   I
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni.