Art. 12 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle  prove
di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11. 
    2. La commissione per la valutazione dei  titoli  dichiarati  dai
concorrenti  nelle  domande  di  partecipazione  o  in  dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 16 punti come  di
seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera a): ulteriori titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a un  massimo  di  4  punti,  cosi'
ripartiti: 
        1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e  110/110
e lode: punti 4; 
        2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
punti 2; 
        3) per laurea: punti 1,5; 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b): ulteriori diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al  concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 4 punti cosi' ripartiti: 
        1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 4; 
        2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2; 
      c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  punti  6,  cosi'
ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: punti 1; 
        2) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di  servizio  prestato  nella  Marina  militare:
punti 0,25 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5; 
        3) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  armata  o
Corpo  Armato  dello  Stato:  punti  0,125  con  attribuzione  di  un
punteggio massimo di punti 0,5; 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25; 
        5) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione  di  semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze   di
Pubbliche  Amministrazioni  o   Enti   Pubblici:   punti   0,20   con
attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8; 
        6) per il  possesso  delle  seguenti  ricompense  militari  e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato  nel  ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di  un  punteggio  massimo  di  5
punti: 
          - per ogni medaglia d'oro al  valor  militare  o  al  valor
civile: punti 5; 
          - per ogni medaglia d'argento al valor militare o al  valor
civile: punti 4; 
          - per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al  valor
civile: punti 3; 
          - per ogni croce al valor militare: punti 2; 
          - per ogni decorazione al valore o al  merito  delle  Forze
armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5; 
          - per ogni encomio solenne,  fino  ad  un  massimo  di  due
encomi: punti 0,75; 
          - per ogni encomio semplice, fino  ad  un  massimo  di  due
encomi: punti 0,25; 
          - per ogni  elogio  trascritto  a  matricola,  fino  ad  un
massimo di due elogi: punti 0,1. 
      d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti: 
        1) per ogni specializzazione a carattere universitario: punti
4; 
        2) per ogni dottorato di ricerca: punti 4; 
        3)  per  il  diploma  di  abilitazione  all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
punti 2; 
        4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: punti 0,5; 
        5) per il possesso del  brevetto  di  assistente  bagnanti  o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si  evidenzia  che  altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non  costituiscono
titolo di merito): punti 0,5; 
        6) per il possesso della patente nautica: punti 0,50; 
        7) per ogni idoneita' conseguita in  pubblico  concorso,  per
esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per  il  reclutamento  di
Allievi Ufficiali di Complemento delle Forze armate  o  Corpi  Armati
dello Stato: punti 0,5 con attribuzione di un punteggio massimo di  1
punto; 
        8) per il brevetto di pilota commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: punti 1; 
        9)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda):  punti  0,5.  Per  quelle  prodotte  in  collaborazione  la
valutabilita' della  singola  pubblicazione  avverra'  solo  ove  sia
possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli  autori.  Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 3 punti. 
    I punti di cui alla lettera d)  numeri  1),  2),  3)  e  4)  sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7),  8)  e
9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso. 
    I titoli  di  merito  non  aventi  validita'  illimitata  perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso  di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  2  del
presente articolo. 
    4. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3,
comunque entro la scadenza  della  presentazione  delle  domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2,  ai
fini della loro  corretta  valutazione  da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione  dei  titoli  di  merito  posseduti  fosse  ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 3  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.