Art. 13 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 7  comma  1,  lettera
a), al termine della valutazione dei titoli  di  merito,  provvedera'
alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo del Genio Navale; 
      b) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo; 
      c) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
      d) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto. 
    Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei  punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: 
      a) il punteggio riportato nella prova scritta; 
      b) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove  di  efficienza
fisica di cui al precedente art. 11; 
      c) il punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito di cui al precedente art. 12. 
    2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  1  del  presento
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o  in  assenza  di  titoli  di  preferenza,
sempre a parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    3. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale   per   il   personale   militare   con   distinti   decreti
interdirigenziali e pubblicate nel Giornale Ufficiale  della  Difesa.
Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi e  nel  sito
www.persomil.difesa.it. 
    Il  Comando  dell'Accademia  Navale   sara'   autorizzato   dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso i vincitori del concorso. 
    Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi,  il  Comando  dell'Accademia  Navale  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso,  ferme  restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente  art.  1
del presente decreto. 
    4. I posti resi disponibili per il ruolo normale  del  Corpo  del
Genio  Navale,  eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti idonei, potranno  essere  portati  in  aumento  a  quelli
disponibili per il Corpo Sanitario Militare  Marittimo  e  viceversa.
Analogamente, i posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo
delle  Capitanerie  di  porto,  eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di  concorrenti  idonei,  potranno  essere  portati  in
aumento a quelli disponibili per il ruolo speciale e viceversa. 
    5. Le graduatorie  definitive  degli  ammessi  al  corso  saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno  per  il  ruolo
normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel Foglio d'Ordini
della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste, indicativamente da ottobre 2014, alla  Direzione  generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il  pubblico  (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).