Art. 10 
 
 
                            Prova teorica 
 
 
    1. I candidati di tutte le parti,  risultati  idonei  alle  prove
pratiche di cui al precedente art. 9, dovranno sostenere la  seguente
prova teorica: 
      a) per i candidati di tutte le parti, un colloquio vertente  su
nozioni relative alla struttura fisico-acustica, alla  storia  ed  al
repertorio  specifico  dello  strumento  per  il  quale   concorrono.
Inoltre,  per  i  candidati  delle  prime  parti,  il  colloquio   si
estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono
la banda e del loro impiego, sia  in  banda  sia  in  altri  organici
strumentali. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere  la  prova  teorica  saranno  resi  noti  con  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    3. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un  punteggio
di merito fino ad un massimo di 20 punti  sulla  valutazione  finale.
Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga  il
punteggio di 14. 
    4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati.