Art. 11 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati giudicati idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 10, i soli titoli di merito indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando. La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per la valutazione e l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito. 2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 3. I soli candidati risultati idonei alla prova di cui agli articoli 9 e 10, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta dall'interessato non saranno valutati. 4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita': in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge; con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso il candidato dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all'allegato F del bando. L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 5. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.