Art. 13 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  formera'  distinte  graduatorie
finali di merito per ciascuno degli strumenti di  cui  al  precedente
art. 1 dei  candidati  idonei  ai  sopracitati  accertamenti/  prove,
sommando: 
    a) la media aritmetica dei voti  riportati  nelle  diverse  prove
pratiche di esecuzione di cui all'art. 9; 
    b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art. 10; 
    c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli di
cui all'art. 11. 
    2. Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
punteggio complessivo, l'appartenenza  all'Arma  dei  carabinieri.  A
parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti  all'Arma  dei
carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al
centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado  e,
in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita'  di
servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati
non  appartenenti  all'Arma  dei   carabinieri,   si   osservano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di  ulteriore  parita',  e'
preferito l'aspirante piu' giovane di eta',  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei   saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui  delegata  e  saranno  pubblicate  nel
Giornale   Ufficiale   della   Difesa    e    nei    siti    internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine  per
eventuali impugnative. 
    4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un
candidato  e'  vincitore  per  piu'  strumenti,  allo  stesso  verra'
attribuito il posto  relativo  alla  parte  o  qualifica  di  valenza
superiore, con riferimento all'organizzazione strumentale della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.  146  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.