Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 11, commi 1 del presente decreto, l'Amministrazione della Difesa potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale. 4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti.