Art. 16 
 
 
                        Nomina ad orchestrale 
 
 
    1. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso,  cosi'  come
previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, sono nominati  Maresciallo  aiutante,  Maresciallo
capo o Maresciallo ordinario in servizio  permanente  del  ruolo  dei
musicisti dell'Arma dei carabinieri, a  seconda  che  debbano  essere
inseriti  rispettivamente  nella  organizzazione  strumentale   delle
prime, delle seconde o delle terze parti della  banda  come  previsto
dall'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine
della  presentazione  della  domanda  non  rivestano  il   grado   di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad  un  corso
di formazione. Luogo, durata  e  modalita'  di  svolgimento  di  tale
corso, nonche' i programmi  di  insegnamento  saranno  stabiliti  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    4. I frequentatori  del  corso,  qualora  non  gia'  in  servizio
nell'Arma  dei  carabinieri,  all'atto  di  presentazione  presso  il
reparto   d'istruzione   designato   dovranno    sottoscrivere    una
dichiarazione sostitutiva di  certificazione  secondo  lo  schema  in
allegato «G». 
    5. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  7,  siano  ancora  in  possesso  della   prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  4,
comma 1, lettera b). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 13, con altri candidati idonei. 
    I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata
documentazione: 
    il  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
    un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica  (anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale.
In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche  l'attestazione  in
originale  della  struttura  sanitaria  medesima  comprovante   detto
accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari in servizio nell'Arma compileranno  una  dichiarazione
attestante il possesso del titolo di  studio  richiesto  qualora  non
risultante dalla documentazione personale. 
    6. I vincitori  del  concorso  provenienti  dal  ruolo  Ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado: 
    a) uguale a quello iniziale della categoria per  la  quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
    b) superiore, sono nominati col  grado  corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
    7. Nei confronti degli orchestrali si applicano  le  disposizioni
sullo stato del personale del ruolo Ispettori. 
    8. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.