Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che: 
      a) abbiano  compiuto  il  18°  e  non  superato  il  giorno  di
compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine  di
presentazione delle domande. Tale limite e' elevato  di  cinque  anni
per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze  armate  e  dei
Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli: 
    allievi del centro addestramento musicale, di cui  all'art.  1509
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si prescinde dal limite
di eta'; 
    orchestrali della banda musicale dell'Arma  dei  carabinieri  che
concorrono per una  parte  superiore  a  quella  di  appartenenza  si
prescinde dal limite massimo di eta'; 
    b) godere dei diritti civili e politici; 
    c) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
    d) siano in possesso di  condotta  incensurabile  e  non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  l'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
    e) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2015/2016 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  ovvero  quadriennale  integrato
dal corso annuale previsto per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche ed integrazioni.  Il  candidato  che  abbia  conseguito  il
titolo di studio  all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza  a
quello richiesto per la partecipazione  al  concorso  allegando  alla
domanda di partecipazione idonea documentazione; 
    f) abbiano conseguito in un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A (art. 1517 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66).  L'ammissione  dei  candidati  che  abbiano  conseguito
titoli di  studio  all'estero  e'  subordinata  all'equipollenza  del
titolo a quello  previsto.  In  proposito  gli  interessati  dovranno
allegare al  titolo  di  studio  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; i diplomi  e
i  certificati  rilasciati  da  istituti  parificati   o   legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli  studi
(art. 32 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del
2000); 
    g) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
    h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    i) siano in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al
servizio incondizionato; 
    j) se candidati di sesso maschile,  non  siano  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio  1998,  n.
230, fatto salvo il caso di soggetti che abbiano presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile,  decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo,
come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. In tal caso, la  dichiarazione  dovra'  essere  esibita  all'atto
della presentazione agli accertamenti sanitari di cui all'art. 7. 
    2. I militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
Sovrintendenti  ed  al  ruolo  degli  Appuntati  e  Carabinieri,  gli
Ispettori,  nonche'  gli  allievi  Carabinieri,  oltre  ai  requisiti
indicati al comma 1, dovranno: 
    a) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro  che
risultino temporaneamente  inidonei  sono  ammessi  al  concorso  con
riserva fino all'effettuazione degli  accertamenti  sanitari  di  cui
all'art. 7; 
    b) non aver riportato  nell'ultimo  biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna; 
    c) non aver riportato  nell'ultimo  biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
«nella   media»,   ovvero,   in   rapporti    informativi,    giudizi
corrispondenti; 
    d)  non  essere  stati  giudicati,  se  appartenenti   al   ruolo
Sovrintendenti  e  al  ruolo  Appuntati   e   Carabinieri,   inidonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 
    e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. 
    3. La nomina ad orchestrale della banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri e' inoltre subordinata  al  riconoscimento  del  possesso
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale,  da  accertarsi  con  le
modalita' indicate negli articoli 7 e 8. 
    4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato all'art. 3. Gli stessi e  quelli
di cui al comma  3  devono  essere  mantenuti  fino  alla  nomina  ad
orchestrale della banda  musicale  dell'Arma  dei  carabinieri,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre in ogni  momento  ed  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla  nomina  ad
orchestrale per difetto  dei  requisiti  prescritti  nonche'  per  la
mancata osservanza  dei  termini  perentori  stabiliti  nel  presente
bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.