Art. 4 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,  delle
prove pratiche di esecuzione, della prova  teorica,  nonche'  per  la
formazione della graduatoria finale; 
    b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
    c)   commissione   per   lo   svolgimento   degli    accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera a),  sara'  composta
da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Generale  di  Brigata,
presidente; 
    b) il  maestro  direttore  della  banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri, membro; 
    c) un professore di strumentazione per banda di un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 
    d) un dipendente civile del Ministero della  difesa  della  terza
area funzionale, segretario. 
    3. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a)  un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale superiore medico, membro; 
    c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente  comma  1,  lettera  c),  sara'  composta   dal   seguente
personale, in servizio presso il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri: 
    a) un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
    b) un Ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro; 
    c) un Ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione   si   avvarra'   del   supporto   e    del    contributo
tecnico-specialistico  di  altro  personale   (periti   selettori   e
psicologi). Se il numero  dei  candidati  ammessi  agli  accertamenti
attitudinali fosse particolarmente elevato potranno  essere  nominate
piu' commissioni.