Art. 8 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 7 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance; un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dei Carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 2. Il giudizio della commissione, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.