Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  che  risulteranno  idonei  al   termine   degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 7 saranno sottoposti, ai  sensi
dell'art. 641 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ad
accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due  distinte
fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
    un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno  o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance; 
    un ufficiale perito selettore attitudinale,  mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli   esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una  «scheda  di
valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e  4,  del  bando  e  composta  da  membri
diversi da quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,  valutati  i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   e   alle    potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle  mansioni  di  Maresciallo  dei
Carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 
    2. Il  giudizio  della  commissione,  che  sara'  comunicato  per
iscritto  seduta  stante,  e'  definitivo.  I   candidati   giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    Gli accertamenti attitudinali saranno  svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.