Art. 9 
 
 
                    Prove pratiche di esecuzione 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  di  cui  agli
articoli 7 e 8 sosterranno, nel periodo indicato nell'art.  5,  comma
5, le prove pratiche di seguito indicate: 
      a) per i candidati di tutte le parti: 
    1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di  un
brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di  adeguate
difficolta'  tecniche,  scelto  dalla  commissione  esaminatrice  fra
cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per  piu'  posti,  il
candidato dovra' proporre alla  commissione  esaminatrice,  per  ogni
posto,   un   programma   d'esame   diverso   (concerto   e   studi).
Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e
a proprie spese, il candidato puo' farsi accompagnare  al  pianoforte
da  persona  di  sua  fiducia.  I  candidati  dovranno  fornire  alla
commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma
d'esame; 
    2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione esaminatrice; 
      b) per i candidati delle  prime  e  seconde  parti:  esecuzione
nell'insieme della banda dell'Arma dei  carabinieri  di  uno  o  piu'
brani scelti  dalla  commissione,  tratti  dal  repertorio  lirico  o
sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso; 
      c)  per  i  soli  candidati  delle  prime  parti,  lettura   ed
esecuzione   di    passi    solistici,    tratti    dal    repertorio
bandistico/orchestrale    (originale/trascritto),    con    eventuale
accompagnamento della banda. 
    I candidati dovranno eseguire le  prove  del  concorso  al  quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando,  dei  quali  dovranno  essere
personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto
di 2° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare  le
prove pratiche con il fagotto in  sostituzione  del  contrabbasso  ad
ancia. 
    4. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla  commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di  merito
-in ciascuna prova- fino ad  un  massimo  di  50.  Il  candidato  che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori  prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le  prove
pratiche si intendono  superate  se  il  concorrente  riportera'  una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica  dei  punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40. 
    5. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati. 
    6. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche  di  esecuzione,  saranno  resi
noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.