Art. 12 
 
 
                      Risoluzione del contratto 
 
 
    La risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e'  determinata  dalla
scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.  Ciascuno  dei
contraenti puo' recedere  dal  contratto  prima  della  scadenza  del
termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi  dell'art.  2119
del Codice civile, non consenta la prosecuzione,  anche  provvisoria,
del contratto.