Art. 12 Risoluzione del contratto La risoluzione del rapporto di lavoro e' determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.