Art. 2 
 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    Per l'ammissione alla selezione  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione: 
      1) cittadinanza italiana o cittadinanza  di  uno  Stato  membro
dell'Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea,  non  aventi  la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del  diritto  di
soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente  e  i  cittadini  di
Paesi terzi che siano  titolari  di  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornati di lungo periodo o che siano  titolari  dello  status  di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
      2) titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, o  equipollente,
del vecchio ordinamento degli studi o Laurea Specialistica/Magistrale
in  Giurisprudenza,  o  equipollente  (decreto  ministeriale  509/99;
decreto ministeriale 270/2004). 
    I candidati che hanno conseguito il titolo di studio  all'estero,
nei casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a  livello
comunitario, dovranno dichiarare nella domanda  i  dati  relativi  al
provvedimento di  equipollenza  (rilasciato  ai  sensi  dell'art.  38
del decreto   legislativo n.   165/2001)   o   quelli   relativi   al
riconoscimento accademico. 
    In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento
accademico,  potra'   essere   dichiarata   in   domanda   l'avvenuta
presentazione della richiesta degli stessi. In quest'ultimo  caso,  i
candidati saranno ammessi alla selezione con riserva, fermo  restando
che l'equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio  dovranno
obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione. 
    3) eta' non inferiore a 18 anni; 
    4) documentata esperienza professionale di almeno 18  mesi  negli
ultimi due anni nella gestione tecnica  e  amministrativo-finanziaria
di progetti europei. 
    Non possono partecipare alla selezione coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  nonche'
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127, primo  comma,  lettera  d),  del  T.U.  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di   leva   devono
comprovare di essere in posizione  regolare  nei  confronti  di  tale
obbligo. 
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea   devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   a   posti   della    pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti civili e politici anche nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
    b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I candidati sono ammessi  alla  selezione  con  riserva  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti. 
    Non possono inoltre accedere alla selezione coloro che abbiano un
rapporto di coniugio, ovvero un grado di  parentela  o  di  affinita'
fino al  quarto  grado  compreso,  con  un  professore  afferente  al
Dipartimento  che  ha  effettuato  la  proposta  di  attivazione  del
contratto, con il Rettore, il Direttore generale o un componente  del
Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. 
    I suddetti requisiti, compresa la dichiarazione  di  equipollenza
dell'eventuale  titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  dovranno
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto  dei
requisiti.