Art. 2 Requisiti di ammissione alla selezione Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione: 1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 2) titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, o equipollente, del vecchio ordinamento degli studi o Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza, o equipollente (decreto ministeriale 509/99; decreto ministeriale 270/2004). I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nei casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico. In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potra' essere dichiarata in domanda l'avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest'ultimo caso, i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva, fermo restando che l'equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione. 3) eta' non inferiore a 18 anni; 4) documentata esperienza professionale di almeno 18 mesi negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativo-finanziaria di progetti europei. Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonche' siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso a posti della pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti. Non possono inoltre accedere alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, ovvero un grado di parentela o di affinita' fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha effettuato la proposta di attivazione del contratto, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. I suddetti requisiti, compresa la dichiarazione di equipollenza dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.