Art. 7 Valutazione titoli I titoli valutabili, ai quali sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 50 punti (di cui fino a punti 25 per i titoli di studio e fino a punti 25 per la particolare qualificazione culturale e professionale), purche' attinenti alle attivita' del posto messo a selezione, sono i seguenti: punteggio di laurea magistrale (o di titolo equipollente): fino a 20 punti; titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto come requisito di accesso: fino a 5 punti; esperienze lavorative presso enti pubblici: fino a 15 punti; partecipazione a eventi di formazione per la gestione tecnica e amministrativo-finanziaria di progetti europei: fino a 5 punti; ulteriore esperienza professionale in attivita' amministrative e contabili: fino a 5 punti. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare tra i titoli valutabili. I titoli possono essere presentati in originale o in una delle seguenti modalita': a) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; b) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la conformita' all'originale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente alla fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento; c) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente alla fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento. Non verranno presi in considerazione i titoli, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive che perverranno a questa Universita' dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si invitano i candidati a ritirare i titoli presentati in originale entro i due mesi successivi al termine per l'inoltro di eventuali contestazioni inerenti il provvedimento finale di approvazione degli atti della selezione. Decorso tale termine l'Amministrazione non assume responsabilita' circa l'eventuale impossibilita' della restituzione. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell'esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50.