Art. 7 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    I titoli valutabili,  ai  quali  sara'  attribuito  un  punteggio
complessivo non superiore a 50 punti (di cui fino a punti  25  per  i
titoli di studio e fino a punti 25 per la particolare  qualificazione
culturale e professionale),  purche'  attinenti  alle  attivita'  del
posto messo a selezione, sono i seguenti: 
    punteggio di laurea magistrale (o di titolo equipollente): fino a
20 punti; 
    titoli di studio  superiori  rispetto  a  quello  richiesto  come
requisito di accesso: fino a 5 punti; 
    esperienze lavorative presso enti pubblici: fino a 15 punti; 
    partecipazione a eventi di formazione per la gestione  tecnica  e
amministrativo-finanziaria di progetti europei: fino a 5 punti; 
    ulteriore esperienza professionale in attivita' amministrative  e
contabili: fino a 5 punti. 
    I titoli fatti valere  come  requisito  di  accesso  non  possono
rientrare tra i titoli valutabili. 
    I titoli possono essere presentati in originale o  in  una  delle
seguenti modalita': 
    a) in copia autenticata ai sensi dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
    b) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta' che ne attesti  la  conformita'  all'originale,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, unitamente alla fotocopia fronte retro di un  documento
di riconoscimento; 
    c)  dichiarati  in  sostituzione  di  certificazione,  ai   sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
unitamente  alla  fotocopia  fronte  retro   di   un   documento   di
riconoscimento. 
    Non   verranno   presi   in   considerazione   i    titoli,    le
autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive che  perverranno  a
questa Universita' dopo il termine utile per la  presentazione  delle
domande di partecipazione alla selezione. 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al   testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000 n. 445, fermo restando quanto previsto  dalla  legge  15  maggio
1997 n. 127, qualora dal controllo  delle  dichiarazioni  sostitutive
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante  decade  dai  benefici   eventualmente   conseguenti   al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    Si invitano  i  candidati  a  ritirare  i  titoli  presentati  in
originale entro i due mesi successivi al  termine  per  l'inoltro  di
eventuali  contestazioni  inerenti   il   provvedimento   finale   di
approvazione  degli  atti  della  selezione.  Decorso  tale   termine
l'Amministrazione  non  assume  responsabilita'   circa   l'eventuale
impossibilita' della restituzione. 
    Al colloquio sono ammessi  i  candidati  che  abbiano  riportato,
nell'esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50.