Art. 9 
 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato  il  colloquio,  dovranno  far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni
quindici decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto il  colloquio  stesso,  una  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, attestante il possesso dei titoli  di  preferenza,  a
parita' di  valutazione,  gia'  indicati  nella  domanda,  dal  quale
risulti, altresi', il possesso del requisito alla  data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione
alla selezione. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in  cui
le pubbliche amministrazioni  ne  siano  in  possesso  o  ne  possano
disporre  facendo  richiesta  ad  altre  pubbliche   amministrazione,
purche' su indicazione del candidato. 
    I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella  domanda  di
partecipazione e non successivamente con le modalita' sopra  esposte,
non saranno considerati utili ai fini della graduatoria. 
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono: 
    1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
    2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4) mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5) orfani di guerra; 
    6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
    8) feriti in combattimento; 
    9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione  speciale
di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
    11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato; 
    13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    16)  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  o  servizio
senza  demerito,  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
    18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a carico; 
    19) invalidi e mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto  che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio,  o  servizio   senza
demerito, nelle amministrazioni pubbliche; 
    c) dalla minore eta'.