Art. 2 
 
 
    Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto 
 
 
    1. I candidati, per essere ammessi alla prova per la  valutazione
dell'idoneita' ad esperto, devono essere  in  possesso  dei  seguenti
titoli e requisiti: 
      a) uno dei seguenti titolo di studio: 
        a1)  diploma  di  laurea  in  ingegneria  o  in  architettura
conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni,  ovvero
laurea  specialistica   corrispondente,   secondo   la   tabella   di
equiparazione di cui  al  decreto  interministeriale  5  maggio  2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196); 
        a2) laurea magistrale in ingegneria o in architettura di  cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  16  marzo
2007(pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9  luglio  2007,  n.  157,
supplemento ordinario n. 155), ovvero laurea corrispondente ai  sensi
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n.  599,  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4  gennaio  2000,  n.  2)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
        a3) laurea triennale in ingegneria o in architettura; 
        a4) diploma di perito tecnico industriale; 
      b) abilitazione all'esercizio della professione; 
      c) aver svolto una delle seguenti attivita': 
        c1) attivita' di direzione o progettazione presso  un'impresa
operante nel settore delle costruzioni ovvero degli  allestimenti  di
equipaggiamenti di carrozzerie isotermiche, in qualita'  di  titolare
ovvero socio o dipendente, per un periodo non inferiore a due anni se
in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere  a1),  a2)  e  a3),
ovvero a cinque anni se in possesso del diploma di cui  alla  lettera
a4); 
        c2) attivita' di conduzione e/o  verbalizzazione  secondo  la
normativa tecnica A.T.P., in media di almeno trenta  prove  all'anno,
per un periodo continuativo  non  inferiore  a  cinque  anni,  presso
stazioni di prova o locali di prova, autorizzati all'effettuazione di
prove A.T.P. secondo la vigente normativa in materia; 
      d) avere raggiunto la maggiore eta'; 
      e) essere cittadino italiano, o cittadino di uno  Stato  membro
dell'Unione europea, ovvero  cittadino  di  uno  Stato  con  cui  sia
operante una specifica condizione di reciprocita'; 
      f)  non  essere,  ne'  essere  stato,   sottoposto   a   misure
restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 
      g) non essere, ne' essere stato,  interdetto  o  inabilitato  o
dichiarato fallito,  ovvero  non  avere  in  corso  procedimento  per
dichiarazione di fallimento; 
      h) non avere riportato condanne per delitti non colposi  e  non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice di procedura penale, salvo che non  sia  intervenuta  sentenza
definitiva di riabilitazione. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prova di idoneita' ad esperto e quelli contrassegnati
dalle lettere e), f), g), h) devono essere conservati  per  tutta  la
durata della procedura selettiva. 
    3.  L'amministrazione  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione  del  candidato  alle  prove  di
idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati.