Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto 1. I candidati, per essere ammessi alla prova per la valutazione dell'idoneita' ad esperto, devono essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti: a) uno dei seguenti titolo di studio: a1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196); a2) laurea magistrale in ingegneria o in architettura di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, supplemento ordinario n. 155), ovvero laurea corrispondente ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e successive modificazioni ed integrazioni; a3) laurea triennale in ingegneria o in architettura; a4) diploma di perito tecnico industriale; b) abilitazione all'esercizio della professione; c) aver svolto una delle seguenti attivita': c1) attivita' di direzione o progettazione presso un'impresa operante nel settore delle costruzioni ovvero degli allestimenti di equipaggiamenti di carrozzerie isotermiche, in qualita' di titolare ovvero socio o dipendente, per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a1), a2) e a3), ovvero a cinque anni se in possesso del diploma di cui alla lettera a4); c2) attivita' di conduzione e/o verbalizzazione secondo la normativa tecnica A.T.P., in media di almeno trenta prove all'anno, per un periodo continuativo non inferiore a cinque anni, presso stazioni di prova o locali di prova, autorizzati all'effettuazione di prove A.T.P. secondo la vigente normativa in materia; d) avere raggiunto la maggiore eta'; e) essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato con cui sia operante una specifica condizione di reciprocita'; f) non essere, ne' essere stato, sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; g) non essere, ne' essere stato, interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; h) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto e quelli contrassegnati dalle lettere e), f), g), h) devono essere conservati per tutta la durata della procedura selettiva. 3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato alle prove di idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati.