Art. 7 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1.  L'esame  consistera'  in  una   prova   scritta   finalizzata
all'accertamento   della   conoscenza   degli   argomenti    indicati
nell'allegato 1 e verra' considerata superata se il  candidato  avra'
riportato una votazione di almeno sette decimi. 
    2. La durata della prova scritta e' fissata in sei ore.