Art. 7 Prova d'esame 1. L'esame consistera' in una prova scritta finalizzata all'accertamento della conoscenza degli argomenti indicati nell'allegato 1 e verra' considerata superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno sette decimi. 2. La durata della prova scritta e' fissata in sei ore.