Art. 9 
 
 
Stipulazione del contratto individuale  di  lavoro  e  assunzione  in
                              servizio 
 
 
    Il vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova,  mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella categoria  D,
posizione  economica  D1,  Area   tecnica,   tecnico-scientifica   ed
elaborazione dati. All'atto dell'assunzione in servizio il  vincitore
del concorso e' tenuto  a  comprovare,  ai  sensi  dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei
requisiti previsti per  l'ammissione  all'impiego,  come  specificati
nell'art.  2  del  presente  bando.  La  dichiarazione  relativa   al
requisito della cittadinanza e del  godimento  dei  diritti  politici
deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data  di
scadenza  del  bando.  L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare
idonei controlli sulla veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive,
ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la  non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante  decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  materia  di
norme penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di
ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di   certificazione,   i
certificati relativi a stati, fatti o qualita'  personali  risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati  da  una  pubblica
amministrazione  sono  acquisiti  d'ufficio  da  questo   Ateneo   su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il  registro.  L'idoneita'  fisica  all'impiego
sara' accertata dal medico competente dell'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca. Il periodo di prova avra' una durata di  tre  mesi  e
non potra' essere prorogato o rinnovato  alla  scadenza.  Decorsa  la
meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso fatti  salvi  i
casi  di  sospensione  previsti  dal  vigente   CCNL   del   comparto
Universita'. Decorso il periodo di prova senza  che  il  rapporto  di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    E' fatto obbligo al vincitore del concorso  di  permanere  presso
l'Universita' degli studi di Milano -  Bicocca  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni.