Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul  sito
dell'Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  del
commissari. 
      Roma, 20 luglio 2016 
 
                                            Il direttore: Prinzivalli