Art. 2 Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito dell'Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione del commissari. Roma, 20 luglio 2016 Il direttore: Prinzivalli