Art. 11 Formazione ed approvazione della graduatoria Applicazione delle preferenze a parita' di valutazione. La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato/a e, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii. gia' dichiarate in domanda dal candidato (Allegato 3). Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17), comma 4, e lett. b), comma 5, dell'articolo sopra citato, sara' considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio. I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati gia' dichiarati in domanda. In luogo di essi, potra' essere presentata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e secondo le modalita' previste dalle norme in materia. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento dell'Amministrazione ed e' immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative, laddove lo stesso non sia stato portato altrimenti a conoscenza.