Art. 11 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
       Applicazione delle preferenze a parita' di valutazione 
 
    La  graduatoria  di  merito  sara'   formata   secondo   l'ordine
decrescente del punteggio, determinato  sulla  base  della  votazione
complessiva  riportata  da  ciascun  candidato/a  e,  a  parita'   di
punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4  e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. n. 487/1994  e  successive
modificazioni e integrazioni gia' dichiarate in domanda dal candidato
(Allegato 3). 
    Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti  alla  data
di scadenza del termine utile per la presentazione della  domanda  di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al  punto
17), comma 4, e lettera b),  comma  5,  dell'articolo  sopra  citato,
sara' considerato valido  per  i  6  mesi  successivi  alla  data  di
rilascio. 
    I  candidati  che  supereranno  la  prova  orale   dovranno   far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dal  giorno
successivo a quello di cui hanno sostenuto il  colloquio,  tutti  gli
elementi che possano consentire a questa Amministrazione di  reperire
le informazioni o i dati gia' dichiarati  in  domanda.  In  luogo  di
essi, potra' essere presentata una apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione nelle forme e secondo le modalita'  previste  dalle
norme in materia. 
    La  graduatoria  di  merito  e'   approvata   con   provvedimento
dell'Amministrazione ed e' immediatamente efficace. Ha la  durata  di
anni tre dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale  dell'Alma  Mater  Studiorum  -  Universita'  di
Bologna. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto provvedimento decorre il
termine per eventuali impugnative, laddove lo stesso  non  sia  stato
portato altrimenti a conoscenza.