Art. 2 
 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    Per l'ammissione alla selezione  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione: 
      1) cittadinanza italiana o cittadinanza  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,  non  aventi  la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del  diritto  di
soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente  e  i  cittadini  di
Paesi terzi che siano  titolari  di  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornati di lungo periodo o che siano  titolari  dello  status  di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
      2) titolo di  studio:  laurea  in  giurisprudenza  del  vecchio
ordinamento degli studi  oppure  laurea  specialistica/magistrale  in
giurisprudenza (decreto ministeriale n. 509/99; decreto  ministeriale
n. 270/2004) e abilitazione professionale alla professione forense. 
      I  candidati  che  hanno  conseguito  il   titolo   di   studio
all'estero,  nei  casi  in  cui  non  sia  intervenuta  una   diversa
disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i
dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato  ai  sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001) o  quelli  relativi
al riconoscimento accademico. 
      In  mancanza   del   provvedimento   di   equipollenza   o   di
riconoscimento  accademico,  potra'  essere  dichiarata  in   domanda
l'avvenuta   presentazione   della   richiesta   degli   stessi.   In
quest'ultimo caso, i candidati saranno  ammessi  alla  selezione  con
riserva, fermo restando che l'equipollenza o  il  riconoscimento  del
titolo di  studio  dovranno  obbligatoriamente  essere  posseduti  al
momento dell'assunzione. 
      3) Eta' non inferiore a 18 anni. 
    Non possono partecipare alla selezione coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  nonche'
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di   leva   devono
comprovare di essere in posizione  regolare  nei  confronti  di  tale
obbligo. 
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   a   posti   della    pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti: 
      a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza; 
      b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I candidati sono ammessi  alla  selezione  con  riserva  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti. 
    L'Amministrazione puo' disporre, in  ogni  momento,  con  decreto
motivato del rettore, l'esclusione dalla selezione  per  difetto  dei
requisiti.