Art. 7 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 6, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, articolati su due fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: - ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione; - ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorita' delegata, che saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, entro la data di svolgimento della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di cui all'art. 6, comma 1, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso). 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneita'» o di «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati «inidonei» pertanto, saranno esclusi dal concorso. 4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.