Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) le commissioni esaminatrici per le  prove  scritte  e  per  le
prove orali, per la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso; 
    b) la commissione per gli accertamenti  psico-fisici,  unica  per
tutti i concorsi; 
    c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,  unica
per tutti i concorsi; 
    d) la commissione per gli accertamenti  attitudinali,  unica  per
tutti i concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
    a) un Ufficiale generale dell'Aeronautica militare  in  servizio,
presidente; 
    b) due o piu' Ufficiali superiori  dell'Aeronautica  militare  in
servizio, di cui almeno uno dell'Arma o Corpo per il quale e' indetto
il concorso, membri; 
    c) un Ufficiale superiore dell'Aeronautica militare in  servizio,
che potra' essere diverso in funzione delle categorie  in  base  alle
quali sono ripartiti i posti (solo nel  concorso  per  il  Corpo  del
Genio aeronautico), membro aggiunto; 
    d) un docente o esperto,  membro  aggiunto  per  la  prova  orale
obbligatoria di lingua inglese; 
    e) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    f) un Ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non  inferiore
a Tenente ovvero un dipendente  civile  del  Ministero  della  difesa
appartenente alla terza aerea funzionale, segretario senza diritto di
voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale del Corpo sanitario  aeronautico,  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale del Corpo  sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 
    b) due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico  facenti  parte  di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che  hanno  fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di  cui  al
precedente comma 3. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale in servizio di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello dell'Aeronautica militare, presidente; 
    b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.