IL RETTORE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare  l'art.
19; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'art.
1, comma 188,  che  stabilisce  che  sono  fatte  comunque  salve  le
assunzioni  a  tempo  determinato  e  la  stipula  di  contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di  ricerca  e  di  innovazione  tecnologica   ovvero   di   progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento  degli  enti  o
del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia  di
«Codice dell'ordinamento militare» ed  in  particolare  gli  articoli
678,  comma  9  e  1014  commi  3  e  4  che  prevedono  una  riserva
obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari
di truppa delle forze armate, congedati senza  demerito  dalle  ferme
contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in  ferma  prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 
    Tenuto conto che il suddetto concorso,  genera  una  frazione  di
0,30 da cumulare  con  frazioni  di  eventuali  successive  procedure
concorsuali a  tempo  determinato  per  la  riserva  dei  posti  alle
categorie di volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sopra richiamato; 
    Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato
dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99; 
    Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, come modificato
dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n.  97  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013» e in  particolare  l'art.  7
che modifica la disciplina in materia di' accesso ai posti di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge
n. 125/2013; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
universita' sottoscritto il 16 ottobre 2008, ed in particolare l'art.
22 - Assunzioni a tempo determinato; 
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise; 
    Visto   il   «Regolamento   per   l'assunzione    di    personale
tecnico-amministrativo a tempo  determinato  per  lo  svolgimento  di
attivita' connesse a programmi di  ricerca  e  per  l'attivazione  di
infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici
progetti di miglioramento dei servizi offerti»  emanato  con  decreto
rettorale n. 850 del 26 maggio 2005; 
    Visto il «Regolamento concernente  i  procedimenti  di  selezione
pubblica per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato» emanato con decreto rettorale n.  89  del  30  gennaio
2009, per quanto applicabile; 
    Vista la delibera del Consiglio di amministrazione  nella  seduta
del 29 settembre 2016 con la quale e' stata  approvata  l'attivazione
della procedura per il reclutamento di una  unita'  di  personale  di
categoria    D,    posizione    economica    D1,    Area     tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,  con  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime orario a part-time al 75%,
per il potenziamento dei  servizi  di  supporto  ai  docenti  per  la
presentazione  di  progetti  a   bandi   competitivi   nazionali   ed
internazionali di ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale; 
    Verificata la non sussistenza di graduatorie  valide  all'interno
dell'amministrazione di concorsi a tempo indeterminato gia' espletati
per profili professionali, funzioni, competenze  richieste  e  ambiti
analoghi a quello ricercato; 
    Considerato  che  la  copertura  finanziaria  necessaria  per  il
reclutamento della suddetta unita' lavorativa gravera' interamente ed
esclusivamente sui fondi esterni al bilancio di ateneo e derivera' da
economie di progetti realizzati e in corso  di  realizzazione  meglio
specificati nella delibera del Consiglio di  amministrazione  del  29
settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    Presso  l'Universita'  degli  studi  del  Molise  e'  indetto  un
concorso  pubblico  (cod.  2/2016),  per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura di un posto di personale da inquadrare  nell'area  tecnica,
tecnico-scientifica ed  elaborazione  dati,  categoria  D,  posizione
economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
in regime orario a part-time al 75%, per il potenziamento dei servizi
di supporto per la presentazione di  progetti  in  risposta  a  bandi
competitivi  nazionali  ed  internazionali  di  ricerca,  sviluppo  e
cooperazione internazionale e per la gestione degli stessi. 
    Nello specifico, l'unita' di personale richiesta dovra'  svolgere
attivita' di supporto alla ricerca: 
      promozione mirata delle opportunita' di finanziamento; 
      supporto alla preparazione e presentazione  delle  proposte  di
progetto in risposta a bandi competitivi; 
      gestione e rendicontazione dei progetti; 
      monitoraggio della spesa; 
      monitoraggio del raggiungimento  dei  deliverable/milestone  di
progetto; 
      assistenza  alla  gestione  finanziaria  e  contabile   di   un
progetto. 
    L'amministrazione si riserva di  sospendere  o  di  risolvere  il
contratto qualora, anche dopo la stipula  dello  stesso,  venga  meno
l'utilizzabilita' dei fondi disponibili. Alla  scadenza  del  termine
indicato nel contratto individuale,  il  rapporto  di  lavoro  potra'
essere prorogato o rinnovato nei termini di legge, in relazione  alle
esigenze di  realizzazione  dei  progetti  e  previa  verifica  della
disponibilita' finanziaria dei fondi relativi ai  progetti  medesimi.
L'amministrazione si riserva altresi'  la  facolta'  di  proporre  al
lavoratore un impegno orario superiore al 75% in  caso  di  ulteriori
disponibilita'  finanziarie  esterne  al  bilancio  di  ateneo  e  in
relazione alle effettive esigenze organizzative connesse al progetto. 
    Sul posto messo a concorso, si genera una  frazione  di  0,30  da
cumulare con frazioni di eventuali successive procedure concorsuali a
tempo determinato per la riserva di posti alle categorie di volontari
delle forze armate di cui  agli  articoli  1014  e  678  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.