Art. 11 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La prova preliminare si svolgera' nel periodo  dal  17  al  19
gennaio 2017, presso il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122  Roma/Lido  di  Ostia,
secondo il calendario di convocazione che sara' definito dallo stesso
centro, in conformita' alle modalita' stabilite dal Comando generale. 
    3. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a  partire  dal  4  gennaio  2017,  mediante
avviso  pubblicato  sul  sito  internet  «www.gdf.gov.it»  e   presso
l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati: 
      a) il mancato svolgimento  della  prova,  qualora  in  base  al
numero dei candidati l'Amministrazione riterra' di non effettuarla; 
      b) variazioni del periodo e della  sede  di  svolgimento  della
stessa. 
    5. I concorrenti che non si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    7. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    8. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    9.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  sito   internet
«www.gdf.gov.it» e sulla rete intranet del Corpo. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),  che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri  cui  attenersi  per  la
predisposizione e la correzione degli stessi. 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta,  di  cui  all'art.  12,  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
      a) 60 per la specialita' amministrazione; 
      b) 40 per la specialita' commissariato; 
      c) 40 per la specialita' telematica; 
      d) 40 per la specialita' infrastrutture; 
      e) 20 per la specialita' motorizzazione - settore aereo; 
      f) 20 per la specialita' motorizzazione - settore navale; 
      g) 80 per la specialita' sanita'; 
      h) 60 per la specialita' psicologia. 
    Sono inoltre ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi,  nell'ambito  dei
predetti posti, all'ultima posizione. 
    I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima  tornata  della  predetta  prova,
mediante avviso disponibile sul sito internet «www.gdf.gov.it», sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico della Guardia di finanza,  viale  XXI  aprile  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199,  entro centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.