Art. 13 Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione; b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.