Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) la categoria di posti, la specialita' e,  ove  previsto,  il
settore per i quali intende concorrere; 
      b) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita  (i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado
rivestito nonche' il Reparto cui sono in forza); 
      c)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un
recapito telefonico; 
      d) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      g) di godere dei diritti civili e politici; 
      h) il possesso  del  diploma  di  laurea  ovvero  della  laurea
specialistica  o  della  laurea  magistrale  o  titolo   equipollente
richiesto  (indicare  il  titolo  di   studio   prescritto   per   la
partecipazione alla specialita'  e,  ove  previsto,  al  settore  cui
intende concorrere), l'Universita' presso cui  e'  stato  conseguito,
con il relativo indirizzo, la  durata  legale  del  corso  di  laurea
seguito, la data di conseguimento e il voto; 
      i) di  essere  iscritto,  se  concorrente  per  le  specialita'
«sanita'»    o    «psicologia»    rispettivamente,    all'albo    dei
medici-chirurghi o degli psicologi. I concorrenti per la  specialita'
"infrastrutture"  devono  indicare  il   possesso   dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  connessa  al  titolo   di   studio
richiesto; 
      l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui e' in
forza, se personale del Corpo in servizio; 
      m) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunziato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      n) di non essere imputato, non  essere  stato  condannato,  ne'
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura penale per delitti  non  colposi,  ne'  essere  o
essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      o) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
      p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
      q) se militare del Corpo in servizio permanente: 
        1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero,  se  dichiarato   non   idoneo   all'avanzamento,   di   aver
successivamente conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
        2)  di  non  aver  rinunciato   all'avanzamento   nell'ultimo
quinquennio; 
        3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente; 
      r) il possesso dei titoli di merito  di  cui  all'art.  15.  Al
riguardo, si precisa che le pubblicazioni tecnico-scientifiche  e  le
certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge  -
devono essere presentate o fatte pervenire  con  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 6; 
      s) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
23, comma 4. Le certificazioni attestanti il possesso di tali  titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla  legge
- devono essere presentate o fatte pervenire con le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 6; 
      t) di essere disposto, al termine del corso  di  formazione,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base  delle
esigenze dell'Amministrazione. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo'  richiedere  di  sostenere  anche  una  prova   facoltativa   di
conoscenza di una lingua straniera,  scelta  tra  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco. 
    3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a  conoscenza  delle  disposizioni  del  bando  di  concorso  e,   in
particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15  e  23,  concernenti,  tra
l'altro,  il  calendario  di  svolgimento  della  prova   preliminare
(eventualmente  prevista),  della  prova  scritta,  le  modalita'  di
notifica  dei  relativi  esiti  e  di  convocazione  per   le   prove
successive, la valutazione dei titoli  e  le  modalita'  di  notifica
della graduatoria unica di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    5.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al  Centro  di  reclutamento,  il
quale non assume  alcuna  responsabilita'  circa  possibili  disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni  di
recapito  o  da  cause  di  forza  maggiore.  Deve,  infine,   essere
tempestivamente comunicata ogni variazione che  dovesse  intervenire,
concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella
domanda.