Art. 15 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del  punteggio  riportato  da  ciascun  candidato  nelle  prove
pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello  riportato  per  il
possesso dei titoli di merito  di  cui  al  precedente  art.  14,  le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato  alla  Marina  militare.  A
parita' di punteggio complessivo fra i  candidati  appartenenti  alla
Marina militare sara' preferito il candidato  che  riveste  il  grado
piu' elevato e, in  caso  di  parita'  di  grado,  il  candidato  con
maggiore anzianita' di servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M.  In  caso
di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane  di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n.  191.  Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
generale per il  personale  militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del Direttore generale per il  personale  militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  ufficiale  della
difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dal giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.