Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
    a) sono cittadini italiani; 
    b) non hanno superato il giorno di compimento  del  32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
    c) godono dei diritti civili e politici; 
    d) sono in possesso di laurea magistrale in medicina e  chirurgia
(LM 41) per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a),
del precedente articolo e della laurea magistrale in  Psicologia  (LM
51) e del relativo diploma di  abilitazione  per  i  partecipanti  al
concorso di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i  precedenti  ordinamenti  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, ovvero le sole lauree magistrali  conseguite  in  territorio
nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per   decreto   ministeriale
equipollenti ad una di quelle prescritte  per  la  partecipazione  al
concorso indetto con il presente decreto. 
    In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre  ed  allegare
alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante; 
      e) per i partecipanti al concorso di cui al  comma  1,  lettera
a), sono in possesso, a seconda  del  profilo  professionale  per  il
quale intendono concorrere, di una delle seguenti specializzazioni: 
    psichiatria; 
    cardiologia. 
    Le specializzazioni affini e/o equipollenti non saranno  ritenute
valide; 
    f) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    g) non  sono  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo secondo le norme previste per il servizio  di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
    h) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino  al  conseguimento  della  nomina  a  Sottotenente  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
    i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    l) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    m) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali  dell'Aeronautica
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso  di  tale  idoneita'
dovra'  comunque  avvenire  entro  la  data  di  approvazione   della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di  cui  alla  lettera  b),  dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.