Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove   scritte,   la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
    b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
    d) la commissione per l'accertamento attitudinale e per le  prove
di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico  di  grado
non inferiore a Brigadiere generale in servizio, presidente; 
    b) due Ufficiali del Corpo sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a Maggiore in servizio, membri; 
    c) un docente o esperto, membro aggiunto per ognuno  dei  profili
professionali di cui all'art. 1; 
    d) un docente o esperto,  membro  aggiunto  per  la  prova  orale
obbligatoria di lingua inglese; 
    e) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    f) un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale del Corpo  sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta  commissione  saranno
diversi dai componenti  della  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente comma 2 del presente articolo. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale del Corpo  sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a Brigadiere generale in servizio, presidente; 
    b) due Ufficiali superiori del  Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta  commissione  saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo. 
    5. La commissione per l'accertamento attitudinale e le  prove  di
efficienza fisica, di cui al precedente comma  1,  lettera  d)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale in servizio dell'Aeronautica  militare  di  grado
non inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore; 
    b) due  Ufficiali  superiori  perito  selettori  dell'Aeronautica
militare, ovvero psicologi civili dell'Amministrazione  della  difesa
appartenenti all'area funzionale terza, membri. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione della prova di efficienza fisica.