Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) godere dei diritti politici; 
    c) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) non aver compiuto i 32 anni  di  eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici  impieghi.  Al  personale
della  Polizia  di  Stato  e   a   quello   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione   civile   dell'interno,   si    applicano    le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; 
    e)  possedere  l'idoneita'  fisica,  psichica   ed   attitudinale
all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei  ruoli
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dal decreto  ministeriale
30 giugno 2003, n. 198, dalle allegate  tabelle  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207  che  prevedono,
tra l'altro: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2)   composizione   corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di  sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra  teorica
presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per  le  candidate
di sesso femminile; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
    4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun  occhio,  con
una correzione massima complessiva di tre diottrie per  la  miopia  o
l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale  somma  dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; 
    f) non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti  non
colposi e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
    g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad una
delle classi delle lauree magistrali indicate di seguito - ovvero  di
un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario
ed equiparato alle  sottoelencate  lauree  magistrali  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7  ottobre  2009  -
conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana, o  di  un
diploma straniero dichiarato equipollente ai  sensi  della  normativa
vigente: 
    scienze chimiche (LM-54); 
    scienze e ingegneria dei materiali (LM-53); 
    scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71); 
    h)  essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
    i) per i candidati di sesso maschile, la posizione  nei  riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato  formalmente
e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; 
    j)  non  esser  stato  espulso  dalle  forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  dispensato
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduto da un impiego  statale  ai  sensi  dell'art.  127  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
    k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all'immissione nei ruoli  dei  direttori  tecnici  della  Polizia  di
Stato. 
    2.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma  1  sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso.