Art. 9 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti materie: Settore Polizia scientifica - Chimico Prove scritte: prima prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi; seconda prova: Fondamenti di chimica organica, inorganica e analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense. Prova orale: materie delle prove scritte; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato. 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 3. Prima dell'inizio della prova orale la commissione esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialita' della prova.