Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova  orale.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova  orale  vertono
sulle seguenti materie: 
 
                Settore Polizia scientifica - Chimico 
 
    Prove scritte: 
    prima prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi; 
    seconda prova:  Fondamenti  di  chimica  organica,  inorganica  e
analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense. 
    Prova orale: 
    materie delle prove scritte; 
    elementi di diritto pubblico; 
    elementi di diritto penale; 
    norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Prima  dell'inizio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati,  che  saranno
loro  rivolti  secondo  criteri   predeterminati   che   garantiscano
l'imparzialita' della prova.