Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova  orale.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova  orale  vertono
sulle seguenti materie: 
      Settore polizia scientifica - biologo. 
    Prove scritte: 
      prima prova:   tecniche   di   polizia   scientifica    e    di
criminalistica, con particolare  riferimento  agli  aspetti  storici,
normativi; 
      seconda prova: fondamenti di biologia molecolare e di  genetica
umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense. 
    Prova orale: 
      materie delle prove scritte; 
      elementi di diritto pubblico; 
      elementi di diritto penale; 
      norme sullo stato giuridico degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Prima  dell'inizio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati,  che  saranno
loro  rivolti  secondo  criteri   predeterminati   che   garantiscano
l'imparzialita' della prova.