Art. 24 
 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al  corso  di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo  aeronavale»,
i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di  cui  all'art.
23, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna
specializzazione e  tenuto  conto  della  riserva  di  posti  di  cui
all'art. 1, comma 3, sempreche' abbiano  conseguito  il  giudizio  di
idoneita' alla visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti prima della firma  dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 3, non beneficiano di tale  riserva  laddove  risultino  non
appartenenti a una delle categorie di cui  all'art.  2151,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    6. Qualora i posti riservati di cui  all'art.  1,  comma  3,  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
saranno  conferiti  ad  altri   candidati   iscritti   nell'anzidetta
graduatoria, nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 
    7. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza  entro  30  giorni  dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine di graduatoria. 
    8.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
della graduatoria,  nel  limite  di  un  decimo  dei  posti  messi  a
concorso. 
    9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti e i finanzieri del Corpo devono  rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso. 
    10. Gli allievi ufficiali, ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia, devono sottoscrivere, prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    11. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei requisiti.