Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. I concorrenti, previa sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   Commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio militare incondizionato quale Maresciallo/Capo di 3^ cl.  in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla
Forza Armata  prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
delle   direttive   tecniche   riguardanti    l'accertamento    delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al  servizio  militare,  approvate  con  il  decreto
Mmnisteriale 4 giugno  2014,  nonche'  tenendo  conto  dei  parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza  muscolare  e
alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art.  587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n. 90,
come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo
le  prescrizioni  fissate  con  la   direttiva   tecnica   ed.   2016
dell'Ispettorato generale della sanita' Militare, di cui in premessa,
fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative  indicate
nelle  appendici  al  bando.  La  facolta'  di  proporre  istanza  di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui  al  precedente
art.  1,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  in   quanto   l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica avra' luogo contestualmente alle prove di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita'  di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  5,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione  alle  prove  di
verifica efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di  selezione  e  gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati  nelle  appendici  al  bando,  nelle  quali  sono   altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari  ai  fini  del  conseguimento
dell'idoneita'  nonche'  i  profili  sanitari  minimi.  A   pena   di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che in sede  di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
Commissione medica non esprimera' giudizio, ne' definira' il  profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^ visita. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 6. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del  test  di  gravidanza,  la  Commissione  medica  competente   non
procedera' all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o prove  di
verifica dell'efficienza fisica e si  asterra'  dalla  pronuncia  del
giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nel caso di  candidati
il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale
per il personale militare procedera' a convocare gli stessi in  altra
data compatibile con il completamento  della  procedura  concorsuale,
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie  finali
di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura, la  preposta  Commissione  medica  ne
dara' notizia  alla  citata  direzione  generale  che  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    5. Il giudizio espresso  dalla  suddetta  Commissione  medica  e'
definitivo e  sara'  comunicato  seduta  stante.  Per  i  concorrenti
giudicati idonei la Commissione  medica  provvedera'  a  definire  il
profilo sanitario.