Art. 18 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I concorrenti di cui all'art. 15, comma  3,  saranno  nominati
Maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di  3^  classe
della Marina Militare e Maresciallo  di  3^  classe  dell'Aeronautica
Militare con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita  nel  relativo
decreto dirigenziale di nomina. Gli stessi saranno iscritti in  ruolo
dopo i Marescialli che hanno frequentato il corso di formazione e  di
specializzazione di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato
il corso di qualificazione  di  cui  al  comma  1-bis,  del  medesimo
articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    3. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)  dallo  Stato
Maggiore dell'Esercito, per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b) dal Comando Scuole della Marina Militare e per il concorso
di cui all'art. 1, comma  1  lettera  c)  dal  Comando  delle  Scuole
A.M./Comando 3^ Regione Aerea. 
    5. All'atto della presentazione al corso, i  Marescialli/Capi  di
3^ classe dovranno contrarre una  ferma  di  cinque  anni  decorrente
dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di  sottoscrivere
la ferma  comportera'  la  revoca  della  nomina.  Detti  Marescialli
saranno sottoposti a visita di incorporamento e  in  tale  sede,  nel
caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,  dovranno  produrre  il  referto  analitico  attestante
l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini  di  percentuale
enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data  di  ammissione
ai  corsi  da  strutture  sanitarie   pubbliche.   Inoltre,   saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie  previste  dalla  normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e  all'estero.
A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    6. La mancata presentazione al corso applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. Nei concorsi di cui al presente bando,  se  alcuni  dei  posti
messi a concorso risultano scoperti  per  rinuncia  o  decadenza,  la
Direzione  generale  per  il  personale  militare  puo'   autorizzare
altrettante  ammissioni  ai  corsi  stessi  secondo  l'ordine   della
graduatoria entro  1/12  della  durata  del  corso  stesso  ai  sensi
dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    8.  Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato   Maresciallo
dell'Esercito Italiano, Capo di 3^ classe  della  Marina  Militare  e
Maresciallo  di  3^  classe  dell'Aeronautica  Militare,  in   quanto
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    9.  Nei  confronti  dei  Marescialli  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    10. Coloro che non supereranno o non porteranno a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo illimitato,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio
saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo  caso  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio. 
    11. Ai Marescialli, una volta ammessi alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    12. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
previa  rinuncia  al  grado  e  alla  qualifica  rivestiti   all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione  dai
rispettivi ruoli di provenienza. 
    13. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi  dal
predetto corso, possono essere reintegrati, a  domanda  o  d'ufficio,
nel grado. Allo  stesso  modo  il  personale  dei  ruoli  Sergenti  e
Volontari di Truppa in servizio  permanente,  sara'  reintegrato  nel
grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e
il tempo trascorso presso la scuola sara'  computato  nell'anzianita'
di grado. 
    14. Il personale di Truppa in ferma  prefissata  o  rafferma,  se
dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa  sottoscrizione  di
assenso,  nei  Reparti/Enti  di   provenienza,   nei   limiti   delle
consistenze  organiche,  sempre  che  non  siano  scaduti  i   limiti
temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso
e' reintegrato nel  grado  precedentemente  rivestito  e  il  periodo
trascorso presso il relativo Istituto di Formazione a  cui  ha  avuto
accesso e' computato nella ferma o rafferma. 
    15. Durante la frequenza del corso ai frequentatori competono, se
piu'  favorevoli,  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione ai corsi.