Art. 18 Nomina 1. I concorrenti di cui all'art. 15, comma 3, saranno nominati Maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3^ classe della Marina Militare e Maresciallo di 3^ classe dell'Aeronautica Militare con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto dirigenziale di nomina. Gli stessi saranno iscritti in ruolo dopo i Marescialli che hanno frequentato il corso di formazione e di specializzazione di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dallo Stato Maggiore dell'Esercito, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dal Comando Scuole della Marina Militare e per il concorso di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) dal Comando delle Scuole A.M./Comando 3^ Regione Aerea. 5. All'atto della presentazione al corso, i Marescialli/Capi di 3^ classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Marescialli saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 6. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare puo' autorizzare altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 8. Il concorrente di sesso femminile nominato Maresciallo dell'Esercito Italiano, Capo di 3^ classe della Marina Militare e Maresciallo di 3^ classe dell'Aeronautica Militare, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 9. Nei confronti dei Marescialli che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 10. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo illimitato, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 11. Ai Marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 12. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. 13. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal predetto corso, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Allo stesso modo il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, sara' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 14. Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e il periodo trascorso presso il relativo Istituto di Formazione a cui ha avuto accesso e' computato nella ferma o rafferma. 15. Durante la frequenza del corso ai frequentatori competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.