Art. 11 Accertamento sanitario 1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali secondo il modello di cui all'allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' al servizio permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare. 2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' definita tenendo conto sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014 citato nelle premesse. 3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che saranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta dall'interessato, sottoporra' i candidati a: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita psichiatrica; e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; g) analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT-GPT) bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: a) psiche (PS) 2; b) costituzione (CO) 2; c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; d) apparato respiratorio (AR) 2; e) apparati vari (AV) 2; f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; h) vista (VS) 2; i) udito (AU) 2. Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. 6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare», con l'indicazione del profilo sanitario; «inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 7. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 8. I candidati di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, non potranno essere sottoposti all'accertamento sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) in quanto, ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dall'art. 10, comma 4, la Direzione generale per il personale militare procedera' a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che escludera' la candidata dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.