Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di merito in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tale graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente articolo sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/ GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa.