Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissioni per le prove di efficienza fisica; 
    c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    d) commissione medica concorsuale unica di appello. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  ovvero
un dipendente civile del Ministero  della  difesa  appartenente  alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i  Centri  di  selezione  o  enti  o  centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b)  due  Ufficiali  di  grado  compreso  tra  Tenente  e  Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo,
membri; 
    c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    4. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c)
saranno insediate presso i Centri di selezione indicati  dalla  Forza
armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro; 
    c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla
professione,  appartenente   all'Amministrazione   della   Difesa   o
convenzionato, membro; 
    d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d)  sara'
insediata presso il Policlinico militare di Roma  o  altra  struttura
indicata dalla Forza armata. Essa sara' composta da: 
    a) un Ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
    b) due  Ufficiali  medici  con  grado  di  Tenente  Colonnello  o
Maggiore, membri; 
    c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.