Art. 5 Prove d'esame L'ammissione alle prove concorsuali puo' essere preceduta da forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l'ausilio di mezzi automatizzati, cui l'amministrazione potra' ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti messi a concorso e comunque non inferiore a 100. La prova di preselezione, se attuata, consistera' in test a risposta multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche attitudinali in relazione alle materie oggetto delle prove concorsuali. La preselezione sara' superata con una votazione di almeno 7/10 o equivalente. Gli esami consisteranno in due prove scritte, oppure una prova scritta e una prova pratica con eventuale relazione scritta e una prova orale secondo il seguente programma: prima prova scritta (domande a risposta sintetica): principale normativa di riferimento, legislazione universitaria, statuto, regolamenti universitari in materia di didattica, diritto allo studio e servizi agli studenti (Regolamento didattico di Ateneo, regolamento studenti, regolamento part-time, regolamento tutorato), disciplina sui tirocini, normativa in materia di orientamento e disciplina del Servizio Civile Nazionale Volontario. seconda prova scritta (o prova pratica con eventuale relazione scritta): la prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, potra' consistere in un elaborato e/o nella soluzione di un problema specifico mediante la corretta applicazione della normativa di riferimento e della regolamentazione di Ateneo; prova orale: vertera' sugli argomenti delle prove scritte oltre all'accertamento della conoscenza e dell'uso delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.