Art. 5 
 
                            Prove d'esame 
 
     L'ammissione alle prove concorsuali  puo'  essere  preceduta  da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da  svolgersi  anche  con
l'ausilio  di  mezzi  automatizzati,  cui  l'amministrazione   potra'
ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte
rispetto ai posti messi a concorso e comunque non inferiore a 100. 
    La prova di preselezione,  se  attuata,  consistera'  in  test  a
risposta multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le
caratteristiche attitudinali in relazione alle materie oggetto  delle
prove concorsuali. 
    La preselezione sara' superata con una votazione di almeno 7/10 o
equivalente. 
    Gli esami consisteranno in due prove scritte,  oppure  una  prova
scritta e una prova pratica con eventuale  relazione  scritta  e  una
prova orale secondo il seguente programma: 
      prima prova scritta (domande a risposta sintetica):  principale
normativa  di  riferimento,  legislazione   universitaria,   statuto,
regolamenti universitari in materia di didattica, diritto allo studio
e servizi agli studenti (Regolamento didattico di Ateneo, regolamento
studenti, regolamento part-time,  regolamento  tutorato),  disciplina
sui tirocini, normativa in materia di orientamento e  disciplina  del
Servizio Civile Nazionale Volontario. 
      seconda prova scritta (o prova pratica con eventuale  relazione
scritta): la prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, potra'
consistere in  un  elaborato  e/o  nella  soluzione  di  un  problema
specifico  mediante  la  corretta  applicazione  della  normativa  di
riferimento e della regolamentazione di Ateneo; 
      prova orale: vertera' sugli argomenti delle prove scritte oltre
all'accertamento  della  conoscenza  e  dell'uso  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.