Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto del settore; c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente, membro; c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all'Amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro; d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.