Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. I partecipanti al concorso, a eccezione  di  tutti  quelli  in
servizio  nella  Guardia  di  finanza,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti per la partecipazione al concorso, sono  convocati  a  cura
del Centro di reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  per  essere
sottoposti alla visita medica di primo accertamento che si  svolgera'
presso il predetto Centro, sito in via delle  Fiamme  Gialle  n.  18,
00122 Roma/Lido di Ostia. 
    I candidati giudicati idonei  sono  convocati  per  sostenere,  a
eccezione di  quelli  gia'  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza
appartenenti  ai  ruoli  ufficiali,   l'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1°, 2° e 3° giorno: visita medica di primo accertamento; 
      b) 4° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    2. I candidati, che non si presentano nella sede,  nei  giorni  e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  visita   medica   di   primo
accertamento e/o  gli  accertamenti  attitudinali,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    5. Per il conseguimento della prescritta idoneita' gli  aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    6. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 8, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    7. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche e esami strumentali e di laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    8. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  6,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 7. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    9. I candidati che, alla data di espletamento degli  accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
non sono sottoposti alla visita medica. 
    10. Il giudizio espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 14. 
    11. La richiesta di ammissione alla visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 4, lettera a); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento  -
ufficio sanitario - improrogabilmente entro  il  quindicesimo  giorno
solare successivo a quello della comunicazione di  non  idoneita'.  A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it.  ovvero  all'indirizzo
email rm0300010@gdf.it o via fax al numero 06/564912268. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
in originale oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 
    12. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    13. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 11 e valutata la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    14. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertato  anche
mediante test tossicologici; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 4, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 
    15. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 12. 
    16. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    17.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    18. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  b)  e  c),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    19. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12.