Art. 13 Prove scritte 1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei alla visita medica di primo accertamento e alla visita medica di revisione, i militari della Guardia di finanza appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri idonei agli accertamenti attitudinali e gli ufficiali del Corpo partecipanti al concorso, qualora non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi, presso il Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella via Francesco Savini, 67100 L'Aquila, per sostenere tre prove scritte di seguito calendarizzate: a) 5 settembre 2017: armonizzazione a quattro parti nelle chiavi antiche di un basso imitato e fugato su tema assegnato dalla preposta sottocommissione, da svolgere nel tempo massimo di 12 ore; b) 7 settembre 2017: composizione di una marcia per pianoforte con qualche accenno strumentale su tema assegnato dalla preposta sottocommissione, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore; c) 11 settembre 2017: trascrizione per Grande Banda, a organico Vesselliano, di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore. 2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 3. Le prove saranno effettuate, per tutti i candidati, contemporaneamente. Eventuali variazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note a cura del Centro di reclutamento. 4. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 5. All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i concorrenti dovranno consegnare alla sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, i titoli posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalita' di cui art. 5, comma 4. 6. Per le prove scritte saranno osservate, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 7. E' idoneo, e quindi ammesso a sostenere la prova orale, il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 8. Il punteggio di ciascuna prova scritta si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 9. Il punto complessivo di merito delle prove di esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punteggi attribuiti nelle singole prove. 10. I candidati che riportino l'idoneita' nelle prove scritte riceveranno, a cura del Centro di reclutamento, comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, saranno convocati alle successive prove concorsuali di cui agli articoli 15 e 16. 11. Gli aspiranti che, entro il 18 ottobre 2017, non ricevono la convocazione per l'effettuazione della prova orale, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. 12. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 13. Prima dello svolgimento delle prove scritte, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun aspirante.