Art. 19 
 
 
       Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza 
                     del vincitore del concorso 
 
 
    1. Il concorrente classificato al primo posto  nella  graduatoria
finale di merito, e' dichiarato vincitore  del  concorso  per  essere
nominato tenente del  «ruolo  speciale»  della  Guardia  di  finanza,
maestro vice direttore in prova della Banda musicale. 
    2.  La  nomina  decorre,  a  ogni   effetto,   dalla   data   del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso
non indichi una decorrenza diversa. 
    3. All'atto dell'ammissione  alla  banda  musicale  e,  comunque,
prima  della  firma  dell'atto  di   incorporamento,   il   candidato
classificatosi al primo posto nella  graduatoria  finale  di  merito,
qualora non appartenente alla Guardia di finanza, e' sottoposto  alla
visita medica di controllo da parte  della  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  f).  Prima  della  visita  medica  di
controllo, la citata sottocommissione fissa, in  apposito  atto,  con
riferimento alle  modalita'  di  svolgimento  degli  accertamenti,  i
criteri cui attenersi. La stessa puo', nell'espletamento  dei  propri
lavori, disporre l'esecuzione di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, avvalendosi delle  strutture  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    4. Il candidato non idoneo alla visita  medica  di  controllo  e'
escluso dal concorso. 
    5. Avverso tale esclusione, l'interessato puo'  produrre  ricorso
secondo le modalita' dell'ultimo comma dell'art. 12. 
    6. Con il grado di cui al precedente comma  1,  il  maestro  vice
direttore e' sottoposto a un periodo di prova, per la durata  di  sei
mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale del Corpo
e frequenta un corso di  istruzione  per  la  formazione  militare  e
tecnico-professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. 
    7. Nel caso in cui il posto messo a concorso risulti non  coperto
per rinuncia o  decadenza,  entro  un  dodicesimo  della  durata  del
predetto corso di formazione, decorrente dalla  data  di  avvio  alla
frequenza del corso stesso, puo'  essere  autorizzata  una  ulteriore
ammissione alla Banda, secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
    8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma  6  e  i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con  determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza. 
    9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' dal  medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
    10. Il maestro vice direttore, se giudicato idoneo ai  sensi  del
comma 9,  ha  l'obbligo  di  contrarre  la  ferma  prevista  per  gli
ufficiali del ruolo speciale,  decorrente  dal  giorno  successivo  a
quello di termine del predetto periodo di prova. 
    11. L'ufficiale maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e'
congedato  senza  diritto  ad  alcuna  indennita'  o  trattamento  di
quiescenza se proveniente dai civili;  se  invece  gia'  in  servizio
nella Guardia di finanza e'  reintegrato  nel  grado  precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 
    12. Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.